1. La giurisdizione tributaria, nel rispetto dell'articolo 111, primo e secondo comma, della Costituzione, è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo modificato dalla parte seconda della presente legge.
2. I giudici tributari applicano le norme della presente legge e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e le tasse di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali nonché i contributi previdenziali e i contributi per il Servizio sanitario nazionale, accertati dagli uffici delle agenzie fiscali e
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile. In tal caso, deve essere disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d).
3. Quando la Corte di cassazione stabilisce la giurisdizione del giudice competente, le parti interessate devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, pena l'estinzione del grado del processo. In caso di tempestiva riassunzione del processo, si conservano sempre gli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declaratoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione. In caso di tempestiva riassunzione davanti al competente giudice tributario, sono applicabili le norme della presente legge.
1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono competenti per le cause proposte nei confronti degli uffici delle agenzie fiscali o dell'ente previdenziale ovvero degli enti locali o regionali ovvero degli agenti della riscossione, anche per delega, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti del centro operativo di
1. La competenza territoriale è inderogabile.
2. L'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza dei giudici tributari che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza territoriale in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti ai giudici tributari dichiarati competenti deve sempre essere effettuata con ricorso di parte nel termine perentorio fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza stessa, in conformità a quanto disposto dagli articoli 20, 21 e 22. Se la riassunzione avviene nei termini indicati dal periodo precedente, il processo continua davanti ai nuovi giudici; in difetto, si estingue il grado del processo.
6. L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è
1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nell'ipotesi di partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 13, comma 2, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'agenzia fiscale o dall'ente locale o regionale o dall'agente della riscossione, nonché rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione, anche occasionale, con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di un altro membro della stessa sezione designato dal suo presidente. Il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione, pena l'estinzione del grado di giudizio.
4. In sede di appello, il motivo di ricusazione non può essere eccepito per la prima volta.
1. I giudici tributari, ai fini istruttori e soltanto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, con ordinanza motivata non impugnabile, esercitano tutte le facoltà di accesso,
1. I giudici tributari, anche d'ufficio, dichiarano non applicabili le sanzioni amministrative
1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste i giudici tributari ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono svolte dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
3. La mancata assistenza del segretario alla formazione del processo verbale di udienza non determina alcuna nullità del procedimento.
1. Sono parti interessate nel processo tributario, oltre al ricorrente, che è esclusivamente colui che risulti destinatario e notificatario di uno degli atti indicati tassativamente nell'articolo 19, l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione, che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è il centro operativo di Pescara e di Venezia, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano le attribuzioni nel rapporto controverso, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2.
2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non può essere parte nel
1. Le parti interessate, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3, possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'agenzia fiscale e dell'ente previdenziale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente, con un proprio dipendente delegato dal dirigente dell'ufficio.
3. L'ente locale o regionale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio, in primo e secondo grado, anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto dell'ente locale o regionale.
4. Qualora il relativo servizio di accertamento e riscossione di tributi locali e regionali sia affidato in concessione, legittimato a stare in giudizio è soltanto lo stesso concessionario, che subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.
5. Il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
1. Le parti interessate, diverse dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dall'ente locale o regionale o dall'ente previdenziale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono stare in giudizio, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, con il ministero di un unico avvocato legalmente esercente, senza alcuna limitazione territoriale e, davanti alla Corte di cassazione, con il ministero di un avvocato iscritto all'apposito albo.
2. Al difensore deve essere conferita la procura alle liti, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce od a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso avvocato. La procura speciale alle liti è valida sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo la sottoscrizione del conferente sia quando la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. All'udienza pubblica la procura può essere conferita solo per iscritto e se ne dà atto nel verbale. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su un foglio separato che sia, però, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
3. L'ufficio dell'agenzia fiscale, solo nel giudizio d'appello, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
4. Le cause di valore inferiore ad euro 2.582,28, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali o
1. Nel processo tributario è applicabile l'istituto della difesa tecnica gratuita, come disciplinato dagli articoli da 74 a 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Si applica l'articolo 2, comma 7. Il litisconsorzio necessario può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
3. Possono intervenire volontariamente per adesione, entro il termine perentorio di cui all'articolo 32, comma 1, o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato oppure parti del rapporto tributario o previdenziale controverso. In ogni caso, non possono intervenire nel processo tributario gli enti esponenziali che si ergono a tutela di una generica e indefinita categoria di contribuenti.
4. Le parti chiamate si devono costituire in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti costituite e
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. I giudici tributari possono dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese, a norma dell'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, con sentenza congruamente e specificamente motivata. È applicabile l'articolo 96 del codice di procedura civile.
2. Le spese del giudizio liquidate con la sentenza sono immediatamente esecutive, anche se viene proposto appello, salvo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'articolo 61.
3. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale, se costituito con propri funzionari, oppure a favore dell'ente locale o regionale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 30 per cento degli onorari e diritti di avvocato ivi previsti, nonché un rimborso forfetario delle spese generali, in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti già ridotti.
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria consegnato alle parti costituite, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio dell'agenzia fiscale o all'ente previdenziale o all'ente locale o regionale possono essere fatte mediante trasmissioni di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
2. Le notificazioni agli uffici competenti sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ovvero al competente ufficio dell'agenzia fiscale o al competente ente previdenziale o al competente ente locale o regionale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio dell'agenzia fiscale o l'ente previdenziale o l'ente locale o regionale provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale di nomina giuntale o di messo speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente previdenziale o dal dirigente dell'ente locale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2; i suddetti messi, a pena di nullità insanabile, non sono abilitati, neppure in via eccezionale, ad effettuare notificazioni dinanzi agli organi giudiziari.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nel luogo indicato dall'articolo 330, primo e secondo comma, del codice di procedura civile.
2. È valida la notifica di una sola copia dell'atto al procuratore costituito per una pluralità di parti.
3. Le indicazioni di cui al comma 1 hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, salvo che non sia diversamente disposto.
4. Se mancano le indicazioni di cui al comma 1 o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria.
1. Il processo è introdotto soltanto con ricorso al tribunale tributario.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) del tribunale tributario cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo attuale legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
c) dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; non sono ammesse domande riconvenzionali;
e) dei motivi specifici.
3. I fatti non contestati nella prima difesa utile, quale che sia la parte che li abbia dedotti, non appartengono alla lite, se non come fatti pacifici, come stabilito dall'articolo 23, comma 3.
4. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'avvocato del ricorrente e contenere la certificazione della procura, a norma dell'articolo 12, comma 2, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei
1. Il ricorso può essere proposto dalla parte interessata, compreso il cessionario del credito, avverso i seguenti atti tassativi oggetto della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2:
a) l'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, anche parziale, e l'avviso di recupero dei crediti d'imposta di ogni genere; il provvedimento di revoca dell'accertamento con adesione;
b) l'avviso di liquidazione del tributo, la comunicazione di irregolarità e l'invito bonario a versare quanto dovuto in modo definitivo e non condizionato;
c) il provvedimento che determina le sanzioni, comunque irrogate da uffici fiscali e previdenziali, comprese le sanzioni in caso di impiego di lavoratori irregolari;
d) il ruolo, la cartella di pagamento e l'estratto di ruolo;
e) l'avviso di mora e l'intimazione di pagamento;
f) il fermo amministrativo previsto dall'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e quello previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutti i preavvisi di fermo e di atti esecutivi;
g) l'iscrizione di ipoteca giudiziale e il sequestro conservativo, applicabili alle sole sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e mai ai tributi e agli interessi; l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
h) gli atti relativi a tutte le operazioni catastali e alle tariffe d'estimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
i) il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione o di sgravio di tributi, tasse, tariffe, canoni, contributi, sanzioni amministrative ed interessi od altri accessori non dovuti, compresi gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile, e la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 1224, secondo comma, del medesimo codice civile, nonché le proposte degli uffici di compensazione di ogni tipo; le richieste di rimborso di cui alla presente lettera non possono mai essere riconosciute d'ufficio dal giudice tributario senza una specifica istanza di parte;
l) il diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37;
m) il diniego o la revoca, espressi o taciti, di agevolazioni o il rigetto, espresso o tacito, di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; il rigetto, espresso o tacito, di tutte le istanze di
n) il rigetto, espresso o tacito, dell'azione di puro accertamento negativo di cui all'articolo 2, comma 8;
o) il pignoramento fiscale dei crediti verso terzi, ai sensi dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda tassativamente l'autonoma impugnabilità; ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2, comprese le fatture utilizzate per la riscossione della tariffa igiene ambientale disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono, a pena di nullità, contenere l'esatta indicazione del termine perentorio entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale tributario competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20.
3. Gli atti diversi da quelli tassativamente indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente.
4. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo soltanto se il ricorrente intende trasferire la contestazione nel merito, impugnando specificamente anche l'atto presupposto insieme a quello consequenziale. In ogni caso è applicabile l'articolo 24, comma 2.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, i giudici possono decidere, nel merito, del rapporto tributario sottostante anche in base ad equità, con sentenza non appellabile, salvo il ricorso
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione; in difetto, il ricorso si intende proposto al momento della ricezione.
3. È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, anche non connessi, come previsto dall'articolo 104, primo comma, del codice di procedura civile. È ammissibile il ricorso congiunto proposto da più soggetti avverso un medesimo atto impositivo o più atti impositivi tra loro intimamente connessi.
1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 4. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito delle restituzioni e delle istanze di cui all'articolo 19, comma 1, lettere i), m) e n), può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso o dall'istanza presentata all'ufficio competente. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo tre anni dal pagamento
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita, con la relativa nota, nella segreteria del tribunale tributario adito o trasmette con la relativa nota di deposito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso, con la certificazione della procura se esistente, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o soltanto della ricevuta di spedizione
1. L'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale oppure l'ente previdenziale o l'agente della riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso devono costituirsi in giudizio, con la relativa nota di deposito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal giorno in cui il
1. I documenti devono essere elencati con la relativa nota di deposito negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in un numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, nei termini perentori di cui all'articolo 32.
2. L'integrazione dei motivi specifici di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del collegio giudicante, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia ufficiale di tale deposito, con il ritiro degli atti di controparte.
3. Se è stata già fissata la trattazione della causa, l'interessato, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.
4. L'integrazione dei motivi si effettua, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 18. Si applicano l'articolo 20, commi 1 e 2, l'articolo 22 e l'articolo 23, comma 3.
1. La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti costituite,
1. Il presidente del tribunale tributario assegna immediatamente il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il presidente del tribunale tributario può assumere gli opportuni provvedimenti affinché, anche su specifica e motivata richiesta delle parti costituite, i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto o di merito a carattere generale o ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, per evitare possibili contrasti giurisprudenziali.
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini perentori per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente della sezione, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la
1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione è ammesso reclamo da notificare alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, osservato anche il comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica le altre parti costituite possono presentare memorie difensive.
4. Scaduti i termini perentori, il collegio decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. Il collegio pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi, pronuncia ordinanza motivata non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
1. In qualunque momento, il presidente della sezione, anche su istanza motivata delle parti, deve disporre con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse il presidente del tribunale
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, il presidente della sezione, scaduto in ogni caso il termine perentorio per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della causa, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34, e nomina il relatore.
2. Almeno un'udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di cause per le quali l'ammontare dei singoli tributi accertati, dei relativi interessi e delle conseguenti sanzioni amministrative non è inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di cause nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di cause inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
1. La segreteria dà comunicazione alle sole parti costituite della data di trattazione almeno sessanta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso a quello previsto dal comma 1 deve essere dato quando la trattazione è stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non può essere sostituito, o di alcuna delle parti o dell'avvocato difensore o per motivate esigenze di servizio.
3. Il tetto massimo di fascicoli da porre in udienza è fissato nel numero di venti, comprese le udienze per le sospensive di cui all'articolo 47.
1. Le parti costituite possono depositare documenti fino al termine perentorio di venti giorni liberi prima della data di trattazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1.
2. Fino al termine perentorio di dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti costituite può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti costituite.
3. Nel solo caso di trattazione della causa in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino al termine perentorio di cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
1. La causa è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti costituite non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza, anche inserita nel ricorso o nell'atto di costituzione, da depositare nella segreteria
1. All'udienza pubblica il relatore deve esporre, in maniera chiara e completa, al collegio i fatti e le questioni di diritto e di merito della causa e, quindi, il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Deve parlare per primo l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale oppure l'agente della riscossione. Sono ammesse brevi repliche.
3. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
4. Il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata o del suo difensore, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con la presenza di tutte le parti costituite e le stesse siano d'accordo.
1. Il collegio giudicante delibera la sentenza in segreto in camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata non oltre il termine di trenta giorni.
1. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto. Il giudice, sia in primo grado che in appello, anche d'ufficio, può decidere il merito della causa secondo equità. In ogni caso, il giudice deve porre a fondamento della sentenza soltanto le prove proposte dalle parti costituite nonché i fatti non specificamente contestati, come stabilito dagli articoli 18, comma 3, e 23, comma 3. Per fatto notorio deve intendersi soltanto il fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; tra le nozioni di comune esperienza non rientrano le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, come la determinazione del valore corrente degli immobili.
2. Ai sensi dell'articolo 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario. In ogni caso, quando uno stesso fatto è punito ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ai fini dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000, si applica soltanto
a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti costituite e dei loro difensori se vi sono;
b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
c) le richieste specifiche delle parti costituite;
d) la succinta esposizione dei motivi in diritto e in fatto, senza che il giudice possa limitarsi a un mero rinvio alla motivazione di altra sentenza, anche se connessa;
e) il dispositivo.
6. La sentenza, inoltre, deve contenere, a pena di nullità, la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore. Si applica l'articolo 132, terzo comma, del codice di procedura civile.
7. Il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione integra un semplice errore materiale emendabile ai sensi dell'articolo 287 del codice di procedura civile.
8. Il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, deve essere risolto dal giudice tributario
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro cinque giorni dal deposito di cui al comma 1.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tale fine, l'avvocato difensore può indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro tre giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oltre la sospensione feriale dei termini
1. Il processo deve essere sospeso quando tassativamente:
a) si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 295 del codice di procedura civile, anche se riferita a questioni comunitarie, nonché l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7;
b) è presentata querela di falso, se necessaria per la prosecuzione del processo;
c) deve essere decisa, in via pregiudiziale, una questione sullo stato o sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;
d) è proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. In ogni caso, il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione,
1. Il processo deve essere interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti costituite o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, diversa dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale oppure dell'ente locale o regionale o dell'agente della riscossione;
b) la morte, la radiazione, la sospensione o la cancellazione volontaria dall'Ordine dell'avvocato difensore.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni caso, l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte cui l'evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della causa in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine
1. La sospensione del processo è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione o dal collegio giudicante con ordinanza motivata non impugnabile.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28.
1. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 43. In ogni caso, il contribuente può proporre l'istanza di sospensione di cui all'articolo 47, ma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 del medesimo articolo 47.
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data
1. Il processo si estingue per rinuncia scritta al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente di sezione o dal collegio con ordinanza motivata non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti interessate costituite e dai loro difensori che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
1. Il processo si estingue, soltanto nel grado in cui si trova, nei casi in cui le parti alle quali spetta proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi hanno provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge è autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata, anche d'ufficio, solo nel grado del giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal collegio con sentenza. Avverso il decreto del presidente della sezione è ammesso reclamo al collegio, che provvede a norma dell'articolo 28.
5. L'estinzione del processo non determina anche l'estinzione della relativa azione, ai sensi dell'articolo 310, primo comma, del codice di procedura civile, sempre nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta.
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato positivo o negativo, espresso o tacito, può derivargli un danno grave, può chiedere al giudice tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositata in segreteria, a condizione che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22.
2. La sospensione può riguardare tutti gli atti di cui all'articolo 19 per evitare le iscrizioni provvisorie o la riscossione o la garanzia delle somme contestate, anche in assenza di cartelle esattoriali o avvisi di mora o richieste di pagamento.
3. Il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione, previa sommaria
1. Ciascuna delle parti costituite può proporre all'altra parte la conciliazione, totale o parziale, della causa.
2. La conciliazione può aver luogo non oltre la prima udienza utile di merito, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dai giudici tributari.
3. Se la conciliazione ha luogo è redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate precisamente e definitivamente le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa rata e per il periodo di rateazione di tale importo. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. In caso di mancato pagamento, anche della prima o di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
1. Alle impugnazioni delle sentenze e delle ordinanze di cui all'articolo 47 dei tribunali tributari si applicano tutte le disposizioni del titolo III, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Per la proposizione delle impugnazioni non sono applicabili gli articoli 184-bis e 294 del codice di procedura civile.
1. I mezzi tassativi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 10.
2. Le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi degli articoli 19, comma 5, e 36, comma 1, non sono appellabili e il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. All'acquiescenza tacita non deve essere ricondotto il caso in cui il contribuente effettua, spontaneamente o coattivamente, un pagamento.
1. Se la legge non dispone diversamente, il termine perentorio per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della presente legge, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
2. Qualora la sovrapposizione del termine breve a quello lungo avvenga in prossimità della scadenza di quello annuale di decadenza, il termine ultimo per l'impugnazione rimane comunque quello annuale anche se il termine breve scade in un momento successivo.
3. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, il termine perentorio di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
1. La sentenza del tribunale tributario, anche parziale, può essere appellata dalla parte interessata alla corte d'appello tributaria, o sezione staccata, competente per territorio, a norma dell'articolo 4, comma 3.
2. È ammissibile l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, allorché queste siano state rese tra le stesse parti e abbiano trattato identiche questioni.
1. L'atto d'appello deve contenere:
a) l'indicazione esatta della corte d'appello tributaria cui è diretto;
b) l'indicazione dell'appellante e delle altre parti interessate nei cui confronti è proposto;
c) gli estremi precisi della sentenza impugnata o dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata in primo grado, ai sensi dell'articolo 47, comma 10;
d) l'esposizione sommaria dei fatti;
e) l'oggetto preciso della domanda;
f) i motivi specifici dell'impugnazione riferiti soltanto alla sentenza contestata o all'ordinanza di cui alla lettera c).
2. L'atto d'appello è dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi tassativamente
1. Le parti diverse dall'appellante devono costituirsi nei modi e nei termini perentori di cui all'articolo 23, depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini perentori di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, appello incidentale, anche tardivo, in caso di soccombenza parziale.
3. Qualora una o più domande della parte non siano state accolte in una sentenza che, nel suo complesso, dia ragione totalmente alla stessa parte, non sussiste interesse ad impugnare e, per far valere
1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte d'appello tributaria hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione del tribunale tributario.
1. Le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza e nell'ordinanza del tribunale tributario, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove, salvo la diversa qualificazione giuridica, e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili, anche d'ufficio. Possono, tuttavia, essere chiesti gli interessi moratori maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Si applica l'articolo 6, comma 4.
3. Non possono essere chiesti per la prima volta in appello la rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del medesimo codice civile e gli stessi non possono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice tributario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge.
1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, oltre quelle di cui all'articolo 7, salvo che non le ritenga assolutamente necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti costituite di produrre nuovi documenti o di richiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Si osservano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, per la nomina del consulente tecnico d'ufficio.
3. La produzione di nuovi documenti deve avvenire nei termini perentori di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, e non occorre che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
1. Nel procedimento d'appello si osservano tutte le norme dettate per il procedimento di primo grado, compresi gli articoli 47 e 48, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo e negli articoli 60 e seguenti.
2. Nel giudizio d'appello relativo alle istanze di sospensione in primo grado il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Dopo la decisione gli atti devono essere trasmessi senza indugio al giudice di primo grado, che deve provvedere per la fissazione dell'udienza.
1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.
1. L'appellante, nell'atto d'appello o con separata istanza, può chiedere alla corte d'appello tributaria la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. È applicabile l'articolo 283 del codice di procedura civile.
2. Si applicano le condizioni, la procedura e i termini di cui all'articolo 47, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
3. Il giudice d'appello, con ordinanza motivata non impugnabile, può disporre che l'esecuzione della sentenza sia sospesa, eventualmente con la prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, in caso di comprovato pericolo per la riscossione.
4. In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale, o l'agente della riscossione non deve iscrivere a ruolo, neppure a titolo provvisorio, o richiedere alcuna somma o garanzia.
5. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, ai sensi degli articoli 37 e 59.
1. La corte d'appello tributaria deve rimettere la causa al tribunale tributario, che ha emesso la sentenza impugnata, nei seguenti casi tassativi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato o
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittimamente composto, tenendo altresì conto delle ipotesi di ricusazione di cui all'articolo 6;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 36, comma 6;
f) quando si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 1, la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, deve trasmettere d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso per cassazione per i tassativi motivi di cui ai numeri da 1) a 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, che devono essere specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata.
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa al tribunale tributario o alla corte d'appello tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine perentorio di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue nel grado in cui si trova e si tiene conto soltanto della sentenza impugnata.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve essere prodotta copia autentica della sentenza della Corte di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste ed eccezioni diverse da quelle
1. Avverso le sentenze che involgono soltanto accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione, ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al citato numero 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso, sempre tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
1. Competente per la revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
a) gli elementi previsti dall'articolo 53, comma 1;
b) la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile;
c) l'indicazione del giorno preciso della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.
3. La prova della sentenza passata in giudicato, che accerta il dolo del giudice, deve essere data mediante la sua produzione in copia autenticata.
4. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 53, comma 3.
1. Davanti al giudice adito per la revocazione si osservano tassativamente le norme stabilite per il processo davanti ad esso, in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
1. Ove ricorrano i motivi tassativi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.
2. Avverso la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi tassativi in cui è stabilita la riscossione frazionata del tributo, oggetto del giudizio, il tributo stesso, con i relativi interessi previsti dalle leggi d'imposta, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge, in tutto o in parte, il ricorso;
b) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte d'appello tributaria.
2. Le sanzioni amministrative devono essere iscritte a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nella misura dalla stessa determinata.
3. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare devono essere, in ogni caso, diminuiti di quanto già corrisposto.
4. Se il ricorso è accolto, in tutto o in parte, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali e previdenziali, deve essere rimborsato d'ufficio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il ricorrente ha la facoltà di utilizzare la somma dovuta in compensazione dei futuri versamenti fiscali e previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Le imposte suppletive devono sempre essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione.
1. Se il giudice condanna l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale, l'agente della riscossione o l'ente previdenziale al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva, a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile, dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 369 del medesimo codice di procedura civile.
2. Il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo, applicando soltanto per le spese l'articolo 25, comma 2.
1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può, in alternativa o contestualmente, chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, anche parziale o intero, mediante ricorso da depositare in doppio originale presso la segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da esso pronunciata o confermata integralmente in appello, salvo le eventuali spese del giudizio, e in ogni altro caso presso la segreteria della corte d'appello tributaria, anche per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento da parte del competente ufficio dell'agenzia fiscale, dell'ente locale o regionale, dell'agente
a) la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione;
b) la precisa indicazione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o in copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria al competente ufficio dell'agenzia fiscale o all'ente locale o regionale o all'agente della riscossione oppure all'ente previdenziale, obbligato a provvedere in merito.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'ufficio dell'agenzia fiscale o l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione o l'ente previdenziale può trasmettere le proprie osservazioni al giudice competente, allegando la documentazione dell'avvenuto pagamento effettivo, senza poter eccepire alcuna compensazione.
6. Il presidente adito, scaduto il termine perentorio di cui al comma 5, assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione deve fissare il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti interessate almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, in camera di consiglio, senza la necessità di presentare l'istanza di cui all'articolo 33, comma 1, sentite le parti presenti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili
1. Nel processo tributario è applicabile la normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.
2. Nel processo tributario è applicabile la legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, in base al principio di cui all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
1. Le lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m) e z) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono abrogati.
1. I riferimenti alle «commissioni tributarie», alle «commissioni tributarie provinciali» e alle «commissioni tributarie regionali», contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, devono intendersi sostituiti dai riferimenti, rispettivamente, agli «organi della giurisdizione tributaria», ai «tribunali tributari» e alle «corti d'appello tributarie».
1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri».
1. All'articolo l del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da commissioni tributarie di primo e di secondo
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le corti d'appello tributarie, i tribunali tributari e il numero delle relative sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. La dotazione organica unitaria del personale di magistratura, articolata per ogni corte d'appello tributaria e per ogni tribunale tributario, è indicata nella tabella B allegata al presente decreto»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il numero delle sezioni delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla istituzione di nuove corti d'appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di presidenza».
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Giudici dei tribunali tributari). - 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari e amministrativi, in servizio o a riposo;
b) i docenti di ruolo universitari o della scuola secondaria di secondo grado e i ricercatori in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;
c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente e che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente. Sono esclusi i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio o a riposo;
d) i notai e gli iscritti agli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali di cui alla lettera d) e che hanno esercitato attività di amministratori, di sindaci, di dirigenti o di revisori dei conti in società di capitali;
f) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e che hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
g) gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni».
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Giudici delle corti d'appello tributarie). - 1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra:
a) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che
b) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), che hanno svolto per almeno tre anni le funzioni di giudice tributario;
c) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di giudice tributario.
2. Il Consiglio di presidenza, per la nomina a giudice delle corti d'appello tributarie, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e della preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio di presidenza».
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione). - 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, con almeno due anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); con almeno tre anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; con almeno quattro anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari»;
b) al comma 1, le parole: «i componenti delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «i giudici dei tribunali tributari»;
c) al comma 2, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5, per il posto da conferire» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3»;
d) al comma 3, le parole: «negli articoli 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 3».
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi di giudice delle corti d'appello tributarie, di presidente degli organi di giurisdizione tributaria, di presidente e di vicepresidente di sezione. Procedimento per trasferimento). - 1. La vacanza dei posti di giudice delle corti d'appello tributarie, nonché di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che intendono concorrere all'assegnazione dell'incarico devono presentare la relativa domanda.
2. I giudici tributari, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.
3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 5 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. Il Consiglio di presidenza procede alla deliberazione di cui al comma 1
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Durata dell'incarico e temporaneità della funzione»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I presidenti delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso l'organo giurisdizionale di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente»;
c) il comma 5 è abrogato.
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo sostituito dall'articolo 83 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Titolo onorifico) - 1. All'atto della cessazione dalla funzione o dall'incarico può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore».
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante ai
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario».
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio di presidenza ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto, con richiesta di provvedere all'elezione del sostituto»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I componenti del Consiglio di presidenza per tutta la durata dell'incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 9 e 10-bis.
2-ter. Per particolari esigenze connesse all'attività consiliare è disposto, per i componenti del Consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive
1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Attribuzioni del presidente del Consiglio di presidenza). - 1. Il presidente del Consiglio di presidenza:
a) indìce le votazioni per l'elezione dei componenti giudici tributari;
b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di provvedere all'elezione dei componenti di rispettiva designazione;
c) convoca e presiede il Consiglio medesimo;
d) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare ovvero, se entrambi di designazione parlamentare o entrambi eletti dai giudici tributari, da quello nominato vicepresidente con il maggiore numero di voti e, in caso di parità, da quello che ha riportato il maggiore numero di voti nell'elezione a componente del Consiglio di presidenza».
2. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita» sono soppresse.
1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi dell'ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter»;
b) alla lettera m-bis), le parole: «componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte d'appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altro tribunale tributario» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo possono essere applicati presso le corti d'appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5».
1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «dal componente che lo sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «dal vicepresidente secondo quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, lettera d)».
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette».
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza). - 1. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario conservando la titolarità dell'ufficio.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario.
3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è attribuita un'indennità per ogni seduta, nonché, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per seduta e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal medesimo Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 29-bis».
1. Al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio di presidenza adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale sono disciplinate la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità».
1. Nel capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo l'articolo 29-bis, come modificato dall'articolo 93 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito un ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:
a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e in convenzione anche con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i giudici tributari al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori e i relatori, che possono essere anche avvocati tributaristi;
c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria.
2. L'ufficio è diretto da un giudice tributario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e che eserciti le funzioni di presidente di sezione di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario. All'ufficio sono addetti giudici tributari, in numero complessivamente non superiore a cinque unità.
3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'ufficio provvede, con il loro consenso, il Consiglio di presidenza, che a tal fine provvede alla determinazione dei relativi criteri di scelta.
4. I giudici tributari addetti all'ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato,
1. L'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 30. - (Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza). - 1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale sono assegnati un dirigente generale, tre dirigenti, nonché funzionari e impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio di presidenza, composto dal presidente, dai vicepresidenti e da due componenti eletti dal Consiglio stesso.
3. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati all'ufficio di segreteria deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di presidenza. La revoca di tale assegnazione può essere richiesta e, in ogni caso, deve essere approvata dal medesimo Consiglio.
4. Con apposito regolamento il Consiglio di presidenza disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria».
1. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Personale addetto agli uffici di segreteria). - 1. Agli uffici di
1. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, abrogato.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Ufficio centrale del contenzioso tributario). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, che provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:
a) curare l'attività relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal presente decreto;
b) effettuare ispezioni, verifiche e indagini per l'esercizio dell'alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 e dell'azione disciplinare di cui all'articolo 16;
c) provvedere alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;
d) curare la gestione dell'ufficio del massimario, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria, sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;
e) segnalare al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai direttori delle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e le questioni di particolare importanza sulle quali non vi è un univoco orientamento giurisprudenziale;
f) provvedere all'amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38;
g) curare, d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, corsi di aggiornamento per il personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38.
2. All'Ufficio centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario). - 1. Il direttore dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che svolgono o che hanno svolto funzioni di giudice tributario.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Al direttore compete un'indennità di funzione non eccedente il trattamento onnicomprensivo spettante ai capi dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il direttore è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza ed è sospeso dalla funzione che svolge presso il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria».
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria). - 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'articolo 36,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale del contenzioso tributario».
1. L'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
«Art. 40. - (Ufficio del massimario). - 1. È istituito presso ogni corte d'appello tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.
2. Il Consiglio di presidenza, sentito l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, assegna a ciascun ufficio del massimario
1. Gli articoli 41 e 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono abrogati.
1. La tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
1. È soppressa la Commissione tributaria centrale con sede a Roma.
2. Tutti i fascicoli delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale sono trasmessi, d'ufficio, alle corti d'appello tributarie competenti per territorio in base alle sedi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali e degli agenti della riscossione.
3. I presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, entro due anni dalla ricezione dei fascicoli di cui al comma 2, devono fissare le date delle udienze di tutte le controversie provenienti dalla soppressa Commissione tributaria centrale.
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'Ufficio centrale del contenzioso tributario, istituito ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 99 della presente legge, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi, nonché il numero delle sentenze assunte da ciascun organo della giurisdizione tributaria, individuano e propongono le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita